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CONDIZIONI GENERALI

Approvate da ASSDTRAVEL ASSDVIAGGI, ASTDI e FIAVET  

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che:

a) iI decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che I'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui iI consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attivita (art. 3/1Iett. a d.lgs. 111/95).

b) iI consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi del­I'art. 6 del d. Igs. 111/95), che e' documento indispensabile per accedere eventual mente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1 d.lgs. 111/95) e' la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, Ie vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli e/ementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo fortetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)……..che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".  

2. FONTI LEGISLATIVE

II contratto di compravendita di pacchetto turistico, e regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sara altresi disciplinato dalle di­posizioni - in quanta applicabili - della L. 27/12/1977 n 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles iI 23.4.1970, none he dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95 .  

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA                .

L'organizzatore ha I'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'orga­nizzatore;

2. estremi della polizza assicurativa responsabilita civile;

    periodo di validita del catalogo o programma fuori catalogo;

3. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;  

4. PRENOTAZIONI  

La domanda di prenotazione dovra essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne ricevera' copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui I'organizzatore inviera relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso I'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dalI'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovra essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscoIo o quanto altro.

II mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

6.PREZZO

II prezzo del pacchetto turistico e' determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degIi stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potra essere variato fino a 20 giomi precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso iI costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si fara’ riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.  

7. RECESSO DEL CONSUMATORE

II consumatore puo’ recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il10%;

- modifica in modo significativo di uno o piu elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerate e proposta dalI'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione delI'eccedenza di prezzo, qualora iI secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo gia corrisposta. Tale restituzione dovra essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

II consumatore dovra’ dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto I'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro iI termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

AI consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sara’ addebitata - indipendentemente dal pagamento delI'acconto di cui all'art. 5/1 ° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODI FICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, I'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilila di fornire uno o piu dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa iI consumatore potra’ esercitare alternativamente iI diritto di riacquisire Ia somma gia pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3' comma del precedente articolo 7).

II consumatore puo’ esercitare i diritti sopra previsti anche quando I'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minima di partecipanti, nonche per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), I'organizzatore che annuli a ( ex art 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituira al consumatore iI doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite I'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sara mai superiore al doppio degli importi di cui iI consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im possibilita di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovra’ predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora Ie prestazioni fomite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, I'organizzatore fornira’ senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilita’ del mezzo e di posti e lo rimborsera’ nella misura della differenza tra iI costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.  

10. SOSTITUZIONI

II cliente rinunciatario pub farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) I'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa Ie generalita del cessionario;

b) iI sostituto soddisfi tutte Ie condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) iI soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte Ie spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verra’ quantificata prima della cessione.

II cedente ed iI cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per iI pagamento del saldo del prezzo nonche’ degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, pub verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro iI termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sara pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fomitori di servizi. Tale mancata accettazione sara tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11.OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonche dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte Ie informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonche ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che I'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.

II consumatore e’ tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, Ie informazioni e gli elementi in suo possesso utili per I'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed e responsabile verso I'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

II consumatore comunichera altresi per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, Ie particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalita del viaggio, sempre che ne risulti possibile I'attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorita del paese in cui iI servizio e erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorita dei paesi anche membri della UE cui iI servizio si riferisce, I'organizzatore si riserva la facolta di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che Ie stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che I'evento e derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest' ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

II venditore presso iI quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma e responsabile escIusivamente delle obbligazioni nascenti dalIa sua qualita di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilita previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.  

14. LIMITI DEL RlSARCiMENTO

II risarcimento davuto daIl'organizzatore per danni alla persona non puo’ in ogni caso essere superiore alle indennita’ risarcitorie previste dalle convenzioni internazionaIi in riferimento alle prestazioni iI cui inadempimento ne ha determinato Ia responsabilita: e precisamente la Convenzione di  Varsavia del 1929 sul trasporto aereo intemazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Bema (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione d Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilita’ dell'organizza­tore. In ogni caso il limite risarcitorio non puo’ superare I'importo di "2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dalI'art 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro germinal per quaIsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore e tenuto a prestare Ie misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale escIusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilita (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto e’ imputabile al consumatore o e’ dipesa dal fatto di un terzo a carat­tere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzjone del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche’ I'organizzatore, iI suo rappresentante locale o I'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

II consumatore puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante I'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localita di partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, e possibiIe, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro Ie spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sara altresi possibile stipulare un contratto di assistenza che copra Ie spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri iI Fondo Nazionale di Garanzia cui iI consumatore puo’ rivolgersi (ai sensi dell' art. 21 D. Igs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o del­ I'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigene:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero

II fondo deve altresi’ fornire un'immediata disponibilita’ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze irnputatj o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalita di intervento del Fondo sono stabiite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell' art. 21 n.5 D. Igs. n.111/95).

 

        ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto I'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque aItro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne Ie previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonche' dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresi applicabili Ie seguenti cIausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1 ° comma; art.. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1 ° comma; art. 11; art . 5 art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

 

 

 

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